Condizioni Generali di Pagamento, Prestazione d'opera e Fornitura della ditta Störk Umwelttechnik GmbH 10-07

I. Campo di applicazione

1. Le condizioni di seguito riportate hanno validità per tutti i contratti stipulati tra la parte committente e noi, così come per tutte le forniture e prestazioni. Esse avranno inoltre validità anche per tutti i rapporti commerciali futuri, anche se non espressamente di nuovo concordati. Regolamentazioni non conformi della parte committente, se non da noi espressamente riconosciute, non saranno per noi vincolanti, anche in assenza di una nostra espressa obiezione. Le condizioni di seguito riportate avranno validità anche nel caso in cui, essendo noi a conoscenza di condizioni contrastanti o non conformi da parte della committente, l'ordine in appalto sarà stato eseguito senza riserve.

2. Il contratto verrà stipulato sulla base del contenuto della nostra conferma d'ordine. Nei contratti verranno resi per iscritto tutti gli accordi che sono stati stipulati tra noi ed il nostro cliente per dar corso all'esecuzione dell'ordine.

II. Offerta e Stipula del contratto

1. L'ordine del cliente, che è da qualificare come offerta per la stipula di un contratto, sarà da noi accettato sia con l'invio entro un periodo di due settimane di una conferma d'ordine oppure tramite l'invio, entro lo stesso periodo di tempo, dei prodotti in ordine.

2. Le nostre offerte sono da ritenersi non vincolanti, ammenoché esse non siano state da noi espressamente definite tali.

3. Su tutti i campioni, preventivi, bozze, schizzi, disegni, calcoli e documentazione di tipo materiale e non, anche sotto forma elettronica, vige il diritto di proprietà e di autore a nostro favore. Tutti i diritti di proprietà, di autore, così come ogni diritto di protezione potranno venire utilizzati dal nostro acquirente oppure ceduti a terze parti solamente dietro nostro benestare in forma scritta. Tutto ciò indipendentemente dal fatto che queste siano da noi state definite come confidenziali. Nel caso in cui noi effettuiamo una fornitura sulla base di disegni, campioni od altre direttive date da parte dell'acquirente, sarà cura di quest'ultimo che non vengano violati diritti di terzi e sarà esso ad assumersi la responsabilità liberandoci allo stesso tempo da ogni tipo di pretesa da parte di terzi. Nel caso in cui non si giunga alla stipula di un ordine, tutta la documentazione citata, comprensiva di copie eventualmente effettuate, saranno, su richiesta, da restituire immediatamente al nostro indirizzo. L'Acquirente è tenuto a verificare l'idoneità di tutta la documentazione e di tutti i dati messigli a disposizione allo scopo di verificare la possibilità di realizzare l'oggetto del contratto. Ciò vale anche per la scelta dei materiali adatti. Esso ha l'obbligo di informarsi in merito alle possibilità del loro utilizzo. Noi non siamo obbligati a verificare l'esattezza dei dati e delle condizioni stilate da parte dell'acquirente e/o della loro conformità legale. Sarà nostra cura informare l'acquirente in merito a palesi irregolarità. Noi ci assumiamo l'obbligo di non divulgare a terzi informazioni e documentazione definite dall'acquirente come confidenziali, se non dietro autorizzazione di questo.

4. Qualsiasi cessione di diritto da parte del cliente sarà ammesso e avrà effetto solamente dietro nostra approvazione scritta.

III. Prezzi, Condizioni di Pagamento, Diritto di Protezione

1. In mancanza di accordi di tipo diverso i nostri prezzi si intendono franco nostra sede/stabilimento senza carico su mezzo di trasporto, trasporto, scarico e imballaggio, se non diversamente specificato nella nostra conferma d'ordine. I nostri prezzi non sono comprensivi della quota relativa all'IVA di legge. Questa verrà riportata in fattura con voce separata, per la quota prevista dalla legge, al momento dell'emissione della fattura.

2.0 In mancanza di accordi di tipo diverso, il cliente dovrà corrispondere l'importo da fatturare come segue: 1/3 in anticipo al ricevimento della nostra conferma d'ordine e della fattura; 1/3 a comunicazione di merce pronta e 1/3 a fornitura avvenuta. L'avvenuta consegna verrà sancita da parte del cliente o di un suo incaricato tramite sottoscrizione sul luogo e al momento della fornitura, del documento di consegna, che varrà come accettazione della fornitura. Accettazioni della merce in momenti successivi e tra l'acquirente e la sua committente non avranno nessuna rilevanza sulla tempistica dei nostri crediti. I clienti dovranno provvedere al pagamento in Euro, tramite canali bancari e esenti da spese, operando su uno dei nostri conti correnti entro 10 giorni dalla scadenza.

2.1 Noi ci avvaliamo della collaborazione della Assicurazione Crediti R + V i Creditreform-Kreditversicherung. Nel caso in cui la suddetta R + V i Creditreform rifiuti una garanzia di credito per l'acquirente, questo, sarà obbligato, su nostra richiesta, a fornire una garanzia senza beneficio di escussione e illimitata per l'intero importo dell'ordine, detratti eventuali pagamenti in anticipo, presso un istituto bancario accreditato e con sede nel proprio paese. Fintanto che non si verifichino le condizioni di cui sopra, noi possiamo esercitare il diritto di ritenzione dei nostri obblighi di prestazione d'opera. Gli ulteriori diritti rimangono invariati.

2.2 Uno sconto è ammesso solo dietro accordo particolare e per iscritto. In caso diverso esso non è previsto. Il pagamento verrà considerato come effettuato solamente al momento della disponibilità dell'importo presso i nostri conti correnti. In caso di pagamento effettuato a mezzo assegno, il pagamento avrà effetto al momento dell'incasso di tale assegno.

3. In caso di ritardato pagamento da parte di un cliente hanno validità le regolamentazioni di legge e noi possiamo esercitare il diritto di ritenzione per ulteriori prestazioni o forniture future.

4. Il cliente può esercitare il diritto della compensazione, solamente al momento in cui, anche in caso di ricorso o contropretese, queste contropretese siano state riconosciute essere legalmente valide, siano da noi state riconosciute e siano incontestabili. Il cliente è autorizzato ad avvalersi del diritto di ritenzione solamente nel caso in cui la sua contropretesa si basi sullo stesso rapporto contrattuale.

IV. Tempi di fornitura e prestazione d'opera

1. I termini o i tempi di consegna che non siano stati concordati in modo vincolante sono da considerarsi esclusivamente come dati non vincolanti. I tempi di consegna da noi comunicati hanno decorso solamente al momento in cui le questioni di tipo tecnico siano state chiarite. Allo stesso modo il cliente dovrà adempiere debitamente ed entro i termini stabiliti a tutti gli obblighi di sua competenza, e, se necessario, dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni amministrative. Se questo dovesse condurre a dei ritardi, si allungheranno di conseguenza per noi i tempi di consegna, fermo restando il nostro diritto ad eseguire forniture parziali o totali. Il rispetto dei termini di consegna è sottoposto alla riserva della puntuale, completa e corretta fornitura da parte dei nostri fornitori e al non verificarsi di casi di forza maggiore, come ad esempio scioperi, ecc. che sono al di fuori del nostro campo di influenza. Per noi sussiste in ogni momento il diritto di effettuare forniture o prestazioni parziali, fintantoché questo sia accettabile per il cliente.

2. Nel caso in cui, nel caso del contratto in oggetto si tratti di un contratto a termine fisso ai sensi del § 286 comma 2 n° 4 del BGB (Codice Civile) oppure del § 376 dell'HGB (Codice Commerciale), noi rispondiamo in considerazione del punto IV.1 di queste condizioni in conformità alle disposizioni di legge. Parimenti, nel caso in cui il cliente, in seguito ad un ritardo di fornitura per causa nostra, è autorizzato, a manifestare la cessazione del suo interesse all'ulteriore adempimento del contratto. In questo caso la nostra responsabilità in merito al danno prevedibile e che tipicamente ne deriva è limitata, nel caso in cui il ritardo di consegna non si basi su una violazione intenzionale del contratto attribuibile alla nostra responsabilità, e che non sia imputatile ad una colpa dei nostri rappresentanti oppure ausiliari.

Allo stesso modo rispondiamo nei confronti del cliente in caso di ritardata fornitura in conformità alle disposizioni di legge, nel caso in cui il ritardo sia dovuto ad una violazione contrattuale intenzionale oppure per colpa grave, per la quale ci possa venire attribuita una colpa relativa ai nostri rappresentanti legali oppure agli ausiliari. La nostra responsabilità è limitata al danno prevedibile e che tipicamente ne deriva nel caso in cui il ritardo non sia dovuto ad una violazione contrattuale intenzionale da parte nostra. Si esclude l'ulteriore risarcimento del danno.

3. Per il caso in cui il ritardo di fornitura a noi imputabile si basi sulla violazione colposa di un obbligo contrattuale fondamentale, attribuibile ad una colpa dei nostri rappresentanti o ausiliari, noi saremo ritenuti responsabili in conformità alle disposizioni di legge con la condizione che in questo caso la responsabilità relativa al risarcimento danni sia limitato al danno prevedibile e che tipicamente ne deriva.

4. Diversamente il cliente potrà rivendicare un risarcimento forfetario pari allo 0,5% del valore di fornitura per ogni settimana completa di ritardo, fino ad un massimo del 5% del valore totale di fornitura nel caso di un danno a noi imputabile.

5. Viene esclusa ogni ulteriore responsabilità per un ritardo a noi imputabile. Rimangono invariati gli ulteriori diritti e pretese dell'acquirente, a lui spettanti oltre alla pretesa di risarcimento danni a causa di un ritardo di fornitura a noi imputabile.

6. Nel caso in cui il cliente debba ritardare l'accettazione della merce, noi siamo autorizzati a pretendere il risarcimento del danno che ne deriva ed eventuali spese supplementari. Parimenti vale nel caso in cui il cliente violi in modo colposo gli obblighi di partecipazione. Con l'inizio del ritardo dell'accettazione o del debito il rischio dell'eventuale deperimento o deterioramento passa all'acquirente. Il documento di consegna quietanzato dal ricevente oppure da una persona autorizzata attesta la ricezione conforme e senza difetti della nostra fornitura o prestazione. Esso ha validità di attestato di ricezione merce in caso di consegna presso imprese.

V. Cessione del rischio, Spedizione, Imballaggio

1. Il carico e la spedizione della merce avvengono in assenza di garanzia e sono a rischio dell'acquirente. Sarà nostra premura tenere conto dei desideri e degli interessi del cliente in merito al tipo di spedizione e percorso; costi supplementari derivanti dalle suddette condizioni – anche nel caso di concordata spedizione in porto franco – sono a carico della committente.

2. Nel caso in cui la spedizione debba venire posticipata su richiesta o per colpa del cliente, la merce verrà messa in deposito con costi e rischio a suo carico. In questo caso l'annuncio di disponibilità della merce alla consegna sarà pari alla consegna.

3. Su richiesta e a carico del cliente verrà stipulata una assicurazione di trasposto per la merce da consegnare.

VI. Vizi di Merito e Giuridici, Responsabilità

1. L'acquirente potrà avanzare pretese per vizi solamente nel caso in cui esso abbia debitamente ottemperato agli obblighi di indagine e di denunzia dei vizi in conformità al § 377 dell'HGB. La garanzia è esclusa nel caso di effetti insubordinati o modifiche dell'oggetto della fornitura da parte del cliente o di terzi e allo stesso modo nel caso di utilizzo non conforme. L'acquirente dovrà immediatamente esaminare le forniture e le prestazioni come da § 377 dell'HGB in merito alla conformità contrattuale. Vizi o difetti della fornitura prontamente riconoscibili, così come danni agli imballaggi, ci dovranno venire comunicati immediatamente, vale a dire prima o al momento dello scarico del materiale. Vizi o danni occulti dovranno venire comunicati entro tre giorni dalla prima presa visione o alla prima occasione possibile alla loro presa visione. La violazione degli obblighi di indagine e di denunzia dei vizi comportano la perdita del diritto, nella misura ammessa dalla legge.

2. In caso di denuncia legittima dei vizi redibitori, noi siamo autorizzati e obbligati, con l'esclusione dei diritti del cliente, a rescindere dal contratto oppure ad ottenere una riduzione del prezzo, all'adempimento successivo, ammenoché noi non siamo autorizzati al rifiuto dell'adempimento successivo sulla base di regolamentazioni di legge. L'acquirente dovrà concederci un termine adeguato per l'adempimento successivo. L'adempimento successivo può essere costituito, a scelta del cliente, dall'eliminazione del difetto (apporto di miglioria) oppure dalla fornitura di merce nuova. In caso di eliminazione del difetto sono a nostro carico le necessarie risorse, se queste non vengono maggiorate dal fatto che l'oggetto del contratto si trova in una zona diversa dal luogo di esecuzione. In caso di mancato adempimento successivo il cliente è autorizzato, a sua scelta, a pretendere una diminuzione di prezzo oppure a dichiarare la sua rescissione dal contratto. L'apporto di migliorie vale come mancato al secondo tentativo fallito, ammenoché non vengano rese necessarie adeguate migliorie dell'oggetto ed accettabili per il cliente sulla base dell'oggetto del contratto, in modo particolare chiarimenti a mezzo di perizie ai fini della qualità dell'oggetto della fornitura. Il cliente potrà rivendicare le sue pretese di risarcimento in seguito a difetti alle condizioni seguenti, solamente dopo il mancato adempimento successivo. Rimane invariato il suo diritto all'affermazione di ulteriori pretese di risarcimento danni alle condizioni di seguito riportate.

3. Le pretese di prestazione di garanzia del cliente decadono un anno dopo l'avvenuta fornitura di merce al cliente, ammenoché il difetto non sia stato da noi dolosamente taciuto; in questo caso hanno validità le disposizioni di legge.

4. Noi rispondiamo, indipendentemente dalle seguenti limitazioni di responsabilità, in conformità alle disposizioni di legge, per danni alla vita, corpo e salute, dovuti a violazione negligente ed intenzionale da parte nostra, dei nostri rappresentati legali o ausiliari, così come per i danni contenuti nella legislazione sulla responsabilità dei prodotti. In conformità alle disposizioni di legge noi rispondiamo dei danni non compresi al paragrafo 1 e di quelle violazioni negligenti oppure grossolanamente intenzionali così come per il dolo da parte nostra, dei nostri rappresentanti legali o ausiliari. In questo caso la responsabilità per il risarcimento danni è limitata al danno prevedibile e tipicamente riscontrabile, nel caso in cui noi, i nostri rappresentanti legali o i nostri ausiliari non abbiamo agito in modo intenzionale. Nella misura in cui noi, relativamente alla merce o ai particolari che la costituiscono, abbiamo rilasciato una garanzia di struttura o di durata, noi risponderemo anche nell'ambito di questa garanzia. Per quei danni che si verificano in conseguenza della mancata struttura o durata garantite, ma che non si manifestano immediatamente sulla merce, risponderemo soltanto nel caso in cui il rischio di un tale danno sia evidentemente compreso nella garanzia di struttura e di durata.

5. Noi rispondiamo anche per quei danni che vengono causati da parte nostra in seguito a violazione semplicemente negligente di tali obblighi contrattuali, il cui adempimento rende possibile la realizzazione prevista del contratto, su cui il cliente pone la sua fiducia regolarmente e ha il diritto di farlo. Noi rispondiamo tuttavia solamente per quei danni tipici e prevedibili del tipo di contratto.

6. Ogni ulteriore responsabilità viene esclusa senza considerazione della natura del diritto della pretesa rivendicata. Ciò vale soprattutto per le pretese delittuose oppure per le pretese alla sostituzione di spese vane al posto della prestazione. Rimane qua invariata la nostra responsabilità ai sensi del paragrafo IV, comma 2 bis capoverso IV comma 5 di questo contratto. Nella misura in cui la nostra responsabilità sia esclusa o limitata, la stessa cosa vale anche per la responsabilità dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

7. Le pretese di risarcimento danni da parte del cliente a causa di una difetto di fornitura decadono un anno dopo l'avvenuta fornitura della merce. Questo non vale nel caso di violazioni della vita, del corpo o della salute per colpa nostra, dei nostri rappresentanti legali oppure dei nostri ausiliari, oppure nel caso in cui noi o i nostri rappresentanti legali abbiamo agito con negligenza o con grossolanità intenzionale oppure nel caso in cui i nostri semplici ausiliari abbiano agito in modo intenzionale.

VII. Diritto di riservato dominio

1. Fino al momento dell'assolvimento di tutte le richieste, comprese tutte le richieste di saldo dal conto corrente, che ci sono dovute dal cliente adesso o in futuro, la merce fornita rimane di nostra proprietà (merce fornita con riserva). In caso di comportamento contrattuale non conforme da parte del cliente, vale a dire in caso di ritardo di pagamento, noi abbiamo il diritto, dopo avere posto un termine adeguato, a rientrare in possesso della merce fornita con riserva. La ripresa di possesso di tale merce fornita con riserva rappresenta no rescissione dal contratto. Il pignoramento della merce fornita con riserva rappresenta una rescissione dal contratto. Noi abbiamo il diritto di riutilizzare la merce fornita con riserva dopo la ripresa di possesso. Dopo detrazione di un importo adeguato per i costi di riutilizzo, il ricavato del riutilizzo sarà da conteggiare insieme agli importi a noi dovuti da parte del cliente. Rimangono invariate le ulteriori pretese di risarcimento danni dovute a inadempimento degli obblighi da parte del cliente.

2. Il cliente ha il diritto di mettere debitamente in vendita oppure di utilizzare la merce fornita con riserva ammenoché non sia in ritardo di pagamento. La messa in vendita o il passaggio di garanzia non sono ammesse. Tutti i crediti che possono scaturire dalla vendita oppure da un qualsiasi motivo giuridico (assicurazione, fatto illecito) in relazione alla merce fornita con riserva (compresi tutti i crediti a saldo dal conto corrente) vengono, per sicurezza, ceduti con decorso immediato e in misura completa a noi e noi, con la presente, accettiamo la cessione. Noi autorizziamo il cliente in modo revocabile, ad incassare i crediti a noi ceduti per quella fattura a proprio nome. L'autorizzazione all'incasso può venire revocata in qualsiasi momento, nel caso in cui il cliente venga meno ai suoi obblighi di pagamento. Nell'ambito del Factoring il cliente non è autorizzato nemmeno allo scopo dell'incasso del credito alla cessione di questi crediti, ammenoché, non venga motivato allo stesso tempo l'obbligo del Factor, di effettuare una contro prestazione immediata a noi per l'ammontare dei crediti fino al momento in cui sussistono dei crediti da parte nostra nei confronti dell'acquirente.

3. Una lavorazione o trasformazione della merce fornita con riserva da parte dell'acquirente verrà effettuata in ogni caso a nostro favore. Se la merce fornita con riserva viene lavorata insieme ad altre cose che non sono di nostra proprietà, noi acquisiamo la comproprietà sulla nuova cosa nella proporzione del valore della merce fornita con riserva (importo finale della fattura comprensivo di IVA) rispetto alle altre cose lavorate e al momento della lavorazione. Per la nuova cosa scaturita dalla lavorazione valgono le stesse condizioni che valgono per la merce fornita con riserva. Nel caso di una miscelazione inseparabile della merce fornita con riserva con altre che non sono di nostra proprietà, acquisiamo il diritto di comproprietà alla nuova cosa nella proporzione del valore della merce fornita con riserva (importo finale della fattura comprensivo di IVA) rispetto alle cose ad essa miscelate e al momento della miscelazione. Se la cosa del cliente, in seguito a miscelazione, sarà da considerare come merce principale, noi e lui ci accordiamo sul fatto che il cliente ci dovrà cedere la comproprietà in percentuale di questa cosa e noi accettiamo questa cessione. La merce che ne risulta in comproprietà o di proprietà esclusiva, sarà tenuta in custodia dal cliente per conto nostro.

4. In caso di intervento di terzi sulla merce fornita con riserva, in modo particolare in caso di pignoramenti, l'acquirente dovrà fare riferimento alla nostra proprietà e informarci immediatamente, in modo che noi possiamo far valere i nostri diritti di proprietà. Nel caso in cui la terza parte non sia in grado di restituirci le spese di tipo giuridico o extra-giuriche che possano scaturire in questo contesto sarà il cliente a doverne rispondere.

5. Noi siamo sottoposti all'obbligo di svincolare le garanzie a noi dovute nel caso in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di più del 10% i crediti da garantire. In questo caso a noi spetta la scelta in merito alle garanzie da svincolare.

VIII. Luogo di Adempimento, Foro Competente, Diritto Applicabile

1. Luogo di Adempimento e Foro Competente per le forniture e i pagamenti (ricorsi per cambiali o assegni inclusi) così come per tutte le controversie che possano insorgere tra di noi e l'acquirente in seguito ai contratti di acquisto tra di noi stipulati è Tuttlingen. Siamo altresì autorizzati a citare in giudizio il cliente anche presso la sua sede legale o il suo domicilio.

2. I rapporti tra le parti contrattuali verranno regolati esclusivamente in conformità al Diritto in vigore nella Repubblica Federale di Germania. Viene esclusa l'applicazione del diritto di acquisto delle Nazioni Unite.

Condizioni Generali di Acquisto 10-07 della ditta Störk Umwelttechnik GmbH

Le seguenti condizioni hanno validità nei confronti di quelle persone che, per la stipula del contratto, agiscono nell'esercizio della loro attività commerciale o professionale indipendente (imprenditori) così come nei confronti di persone giuridiche del diritto pubblico e del patrimonio speciale di diritto pubblico. Per i nostri ordini hanno validità esclusivamente le nostre condizioni di acquisto. Si solleva espressamente obiezione a condizioni di vendita o di fornitura a queste contrapposte Eventuali modifiche o integrazioni di queste condizioni di acquisto saranno vincolanti se da noi confermate sotto forma scritta.

1. Ordine, conferma d'ordine, prezzi

Sono vincolanti solamente gli ordini ricevuti sotto forma scritta. Ordini ricevuti o accordi presi verbalmente oppure per telefono necessitano della conferma scritta ai fini della loro validità. Ogni ordine dovrà venire immediatamente confermato da parte del fornitore con l'indicazione del prezzo e dei tempi di consegna. Nel caso in cui il fornitore non confermi l'ordine entro 2 settimane dal ricevimento, noi siamo autorizzati alla revoca. Se non sussistono accordi scritti di tipo diverso hanno validità i prezzi concordati, i quali saranno considerati come fissi fino alla fornitura.

2. Tempi di consegna, Scadenze, Cessione di rischio

I tempi di consegna concordati e le scadenze sono vincolanti. Gli interessi di mora verranno applicati senza necessità di avviso. Determinante per il rispetto dei termini di consegna oppure della scadenza è la ricezione della merce da parte nostra, nel caso in cui non venga reso noto nessun altro indirizzo a cui spedire la merce. Nel caso in cui non sia stata concordata una fornitura "franco stabilimento", il fornitore dovrà preparare la merce per tempo tenendo conto del tempo necessario per il carico. Nel caso in cui la scadenza concordata non venga mantenuta per un motivo da attribuire al fornitore, noi possiamo esercitare il diritto, ferme restando le regolamentazioni di legge, dopo decorrenza di una scadenza adeguata, di rescindere dal contratto, di procurarci merce sostitutiva presso terzi e/o di pretendere il risarcimento danni per inadempienza contrattuale. Per noi sussiste il diritto di pretendere la restituzione di costi aggiuntivi, che possano insorgere in conseguenza al ritardo del fornitore nell'effettuare la fornitura o la prestazione. L'accettazione della prestazione o della fornitura che vengono eseguite in ritardo non significa la rinuncia alla pretesa di risarcimento. In caso di mancata fornitura entro i termini stabiliti, abbiamo inoltre il diritto a ricevere il pagamento di una penale contrattuale pari allo 0,5 % per ogni giorno feriale fino ad un massimo del 10 % dell'intero importo dell'ordine. Non sussiste necessità di riserva della penalità contrattuale all'accettazione o al collaudo. Nel caso in cui il fornitore abbia difficoltà di produzione oppure di approvvigionamento di materiale, oppure si verifichino per lui delle condizioni indipendenti dalla sua volontà che potrebbero impedire la fornitura entro i termini e per la qualità stabiliti, egli ha l'obbligo di informarci immediatamente, affinché noi possiamo eventualmente rifornirci altrove e al fine di mantenere il nostro danno il più basso possibile.

Per quanto riguarda le quantità, i pesi e le misure, sono determinanti, se non sussistono prove diverse, i valori da noi rilevati al controllo accettazione merci. Forniture maggiori o inferiori, così come anticipi di fornitura o forniture parziali, necessitano della nostra approvazione. La spedizione avviene a rischio del fornitore e, in mancanza di altri accordi, dovrà venire effettuata franco nostra sede. L'assicurazione del trasporto viene da noi coperta.

E' a carico del fornitore il rischio di danni e deperimento della merce fino all'accettazione della stessa da parte nostra o di un nostro incaricato nel luogo di fornitura indicato nel contratto.

3. Insolvenza del fornitore, Cessione di Garanzia, Diritto di recesso

In caso di insolvenza del fornitore noi siamo autorizzati a trattenere una somma adeguata come garanzia, pari tuttavia ad almeno il 30% del prezzo concordato, fino allo scadere del termine di prescrizione dei diritti di garanzia. Il fornitore dovrà cedere a noi le sue pretese di garanzia di prestazione nei confronti dei suoi fornitori. Noi siamo autorizzati a rendere nota questa cessione nel caso di insolvenza del fornitore. Noi siamo altresì autorizzati a recedere dall'ordine per la parte di fornitura non ancora adempiuta fino a quel termine. La stessa cosa vale nel caso in cui il fornitore non esegua la sua fornitura nonostante il ritardo e l'imposizione di una scadenza.

4. Fatturazione e Pagamento

Le fatture dovranno venire presentate dal fornitore in doppia copia. Il pagamento avverrà ad fornitura o prestazione avvenuta e completa e dopo ricevimento della fattura. In caso di pagamento a 14 giorni dalla scadenza, si applica lo sconto del 3% se non sussistono accordi diversi. Per il resto i pagamenti verranno effettuati al netto di cassa entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e a fornitura completa. I pagamenti non stanno a significare il riconoscimento da parte nostra della fornitura o della prestazione avvenuta in conformità al contratto.

5. Garanzie, denuncia dei vizi redibitori, Obblighi di inchiesta e penali

In caso di difetti o mancanza di alcune caratteristiche che ci erano state assicurate, noi abbiamo il diritto di scegliere tra azione redibitoria, decurtazione del prezzo, nuova fornitura, eliminazione del difetto in loco e risarcimento danni a causa di inadempienza contrattuale. Rimangono invariate le ulteriori pretese di risarcimento. In caso di difetto di fornitura, sono a carico del fornitore, ferme restando le nostre ulteriori e varie pretese, anche i costi delle verifica e della ricerca del difetto. Noi siamo autorizzati ad eliminare difetti a spese del fornitore e senza necessità di un precedente avviso, nel caso in cui l'eliminazione tempestiva del danno sia giustificato da un particolare interesse, oppure quando ci sia da temere che l'eliminazione del difetto da parte del fornitore potrebbe comportare costi maggiori di quanto comporterebbe la stessa eliminazione da parte nostra, oppure nel caso in cui l'eliminazione del difetto da parte del fornitore potrebbe comportare dei ritardi con conseguenti difficoltà per noi nell'espletamento dei nostri obblighi nei confronti del nostro partner contrattuale.

La merce fornita e non conforme a quanto espresso nel contratto può da noi venire rispedita al fornitore a spese e rischio dello stesso. Il fornitore ci assicura un accurato controllo della merce in uscita. Egli rinuncia quindi all'espletamento dell'obbligo commerciale di inchiesta e penale (§ 377 ff. HGB). Il termine di prescrizione per le pretese di cui al capoverso 1 è di 3 anni, ammenoché la legislazione vigente non preveda termini di maggiore durata.

6. Responsabilità del fornitore

Per noi sussiste il diritto al risarcimento di tutti i danni che ci arrechi il fornitore nel contesto della fornitura. Ciò vale, in particolar modo per il materiale utilizzato inutilmente e i compensi applicati in seguito a vizi nascosti, così come l'aumento dei costi per il rispetto dei propri tempi di consegna e altri danni derivati dai difetti di fornitura. Questo obbligo di risarcimento decade al momento in cui il fornitore possa dimostrare la sua non colpevolezza, ammenoché, sulla base di disposizioni di legge, egli non debba rispondere anche senza colpa. Nel caso in cui un difetto di prestazione del fornitore generi la nostra responsabilità di produttori, il fornitore ci libererà dalla responsabilità di produttore. Egli dovrà sostenere tutti i costi che possano scaturire dalla responsabilità del produttore, comprese le eventuali spese di trasporto per la restituzione della merce. Il fornitore è altresì responsabile di danni attribuibili a misure di sicurezza insufficienti o mancanti.

7. Documentazione presentata, dati del cliente, miscelazioni, disegni, ecc.

I programmi, i materiali, i mezzi di produzione, miscelazioni, disegni, modelli, campioni, utensili, tamponi, ecc. rimangono di nostra proprietà e sono sottoposti al segreto d'azienda. Le merci con esse prodotte potranno venire fornite solamente a noi. Il fornitore ci assicura di attenersi debitamente e senza eccezioni a quanto espresso e, in modo particolare, garantisce di non effettuare forniture dirette, sviamento di clientela oppure ulteriori manovre che potrebbero danneggiare noi. La stessa cosa vale per i mezzi di produzione e gli utensili, i cui costi di produzione siano da noi stati assunti in toto oppure in parte in conformità agli accordi contrattuali.

8. Diritto Applicabile, Luogo di Adempimento, Foro Competente, Clausola di validità giuridica

I contratti stipulati con noi sono sottoposti esclusivamente al Diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione del diritto di acquisto delle Nazioni Unite. Luogo di adempimento per tutte le forniture e prestazioni è dato dall'indirizzo di fornitura indicato. In mancanza di tale indirizzo e nel caso in cui questo non sia da evincere dai dati a disposizione, il luogo di adempimento è dato dal luogo della nostra accettazione merci. Luogo di adempimento per tutti i pagamenti è la nostra sede e ogni località in cui noi intratteniamo un conto corrente presso un istituto di credito. Foro competente è Tuttlingen. Per noi sussiste altresì il diritto di querela presso la sede del fornitore. Nel caso in cui una delle disposizioni facente parte di queste condizioni di acquisto dovesse essere nulla o perdere efficacia nell'ambito di accordi diversi, rimane invariata la validità delle rimanenti disposizioni o accordi.

Status giuridico: 8/2007